La situazione attuale
Il 14 Maggio 2019, la Corte di Giustizia UE ha emesso una sentenza che prevede l’obbligo per tutte le aziende (piccole, medie o di grandi dimensioni) di dotarsi di un sistema di rilevazione presenze.
L’obiettivo è quello di dover monitorare in modo oggettivo le ore di lavoro svolte da parte dei dipendenti, gli eventuali straordinari e i turni minimi di riposo giornaliero e settimanale.
A primo impatto, questo obbligo può facilmente essere visto da parte degli imprenditori come una spesa da affrontare.
In verità l’utilizzo di un sistema adeguato, può portare notevoli benefici alle aziende che lo adottano.
Sicurezza in primis
Al di là degli obblighi, un sistema oggettivo di rilevazione presenze aiuta ad avere un maggior controllo della popolazione aziendale, soprattutto in un momento delicato come questo, caratterizzato da una particolare situazione sanitaria.
I moderni software, puntano infatti non solo sulla registrazione degli orari di entrata e di uscita, ma permettono una gestione più estesa.
Ad esempio danno la possibilità di associare strumenti per il controllo della temperatura corporea, di inviare tramite app di questionari giornalieri con domande mirate a monitorare lo stato di salute dei dipendenti ed evitare contagi e danno la possibilità di effettuare timbrature senza badge, tramite PC o app, andando ad ottimizzare il controllo del personale in smartworking.
Come un obbligo nasconde un’opportunità
Dal punto di vista organizzativo, il software può essere integrato con altre gestioni, facenti parte di una vera e propria suite HR (gestione ferie e permessi, turni, timesheet, ecc…), andando a creare una piattaforma di time management che rende più efficiente l’amministrazione del personale e riduce gli errori in fase di elaborazione delle buste paga.
Un aiuto concreto
L’adozione di un sistema di rilevazione presenze può essere inoltre facilitato grazie al “DL Liquidità”: sui prestiti fino a 30mila €, l’intervento del Fondo copre il 100% dei finanziamenti con durata massima di 10 anni senza che venga effettuata, ai fini della concessione di garanzia, la valutazione del merito.